Un imputato, condannato per sostituzione di persona, presenta ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo che le valutazioni sul trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e sufficiente. Il ricorso, essendo meramente ripetitivo e vertendo su questioni di merito, viene respinto con condanna alle spese e a un'ammenda.
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