Due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello, contestando la misura della pena e il diniego delle circostanze attenuanti atipiche. I ricorrenti ritenevano ingiusto il trattamento sanzionatorio applicato e privo di una corretta valutazione dei motivi difensivi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici di legittimità hanno accertato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione logica, completa e aderente agli atti, esaminando ogni argomento difensivo sul tema. La decisione conferma che la concessione delle attenuanti generiche nel processo penale costituisce una scelta discrezionale del giudice di merito, insindacabile se supportata da ragioni congrue. Di conseguenza, i condannati devono pagare le spese del procedimento e versare tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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