Una parte si opponeva a un'esecuzione forzata, sostenendo che un atto pubblico non costituisse un'assunzione di debito (espromissione), ma una mera promessa. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha respinto il ricorso. Ha stabilito che l'interpretazione del contratto, che qualificava l'atto come espromissione sulla base della volontà complessiva delle parti, era immune da censure, rendendo l'atto un valido titolo per l'esecuzione.
Continua »