La Corte di Cassazione ha chiarito un importante principio in materia di Usucapione nel fallimento. Ha stabilito che l'acquisto della proprietà per usucapione può avvenire anche nei confronti di una curatela fallimentare. Nel caso, un'ex moglie aveva ricevuto la metà di un immobile dal marito in sede di separazione, ma l'atto fu trascritto dopo il fallimento del marito. La Cassazione ha confermato che, nonostante la tardiva trascrizione rendesse l'atto inefficace verso i creditori, l'ex moglie aveva acquisito la piena proprietà dell'immobile per usucapione ventennale, avendo posseduto il bene uti domina (come se fosse la proprietaria) per oltre vent'anni prima della dichiarazione di fallimento. L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario, non soggetto alle regole di opponibilità degli atti trascritti tardivamente nel fallimento.
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