Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito la questione sulla proprietà locale caldaia in ambito condominiale. Il caso riguardava la rivendicazione di proprietà esclusiva di tale vano da parte di un condomino. La Corte ha ribadito che il locale caldaia, in quanto volume tecnico, si presume bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. Per vincere tale presunzione, non è sufficiente un regolamento unilaterale del costruttore, ma è necessario un 'titolo contrario' presente nel primo atto di vendita che ha dato origine al condominio. In assenza di tale prova, il locale resta di proprietà condominiale.
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