Una società che gestisce un'attività agrituristica ha contestato un avviso di pagamento per la tassa sui rifiuti, sostenendo che l'attività dovesse essere assimilata a quella agricola. La Corte di Cassazione ha stabilito che la tariffa rifiuti agriturismo è dovuta, poiché tale attività genera rifiuti di tipo urbano, distinti da quelli agricoli. La Corte ha specificato che i Comuni possono legittimamente istituire una categoria tariffaria apposita per gli agriturismi, diversa da quella alberghiera, e che l'imposta va calcolata sulle superfici effettivamente destinate a tale uso.
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