La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5227/2024, ha stabilito che un giudice onorario può legittimamente decidere in un giudizio di rinvio civile disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., a seguito dell'annullamento di una sentenza penale per i soli effetti civili. La Corte ha chiarito che tale giudizio non è un'impugnazione in senso stretto, ma una 'translatio iudicii' al sistema civile, sfuggendo così al divieto di trattazione delle impugnazioni previsto per i giudici onorari. Il ricorso, che lamentava la nullità della sentenza per incompetenza del giudice onorario, è stato quindi respinto.
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