Il Giudice di Pace condannava L'Imputato per il reato di minaccia contro La Vittima. L'Imputato proponeva ricorso lamentando che la minaccia, contestata inizialmente tramite SMS, fosse stata accertata come telefonica, e contestava la credibilità della vittima. La Cassazione ha confermato la condanna, ribadendo che la testimonianza della persona offesa può fondare da sola la colpevolezza se sottoposta a un vaglio rigoroso di attendibilità, supportato anche solo da riscontri generici come i tabulati telefonici. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso sulla recidiva, mai contestata all'imputato che risultava incensurato. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'aumento di pena, riducendo la multa da 700 a 600 euro.
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