La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un terzo interessato avverso un decreto di sequestro preventivo. La decisione si fonda sulla mancanza di una procura speciale conferita al difensore. La sentenza chiarisce che, sebbene non siano richieste formule sacramentali, l'atto deve manifestare in modo inequivocabile la volontà di affidare al legale l'incarico per quello specifico procedimento di riesame, cosa che non avveniva nella procura presentata, la quale elencava altri poteri ma non quello specifico.
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