Un'investitrice ha richiesto la restituzione del proprio oro oggetto di un contratto di investimento, a seguito del sequestro preventivo disposto nei confronti della società con cui aveva stipulato l'accordo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, chiarendo che, in caso di beni non più materialmente distinguibili dal patrimonio aziendale, il diritto del terzo si converte in un credito da far valere nelle procedure concorsuali previste dal Codice Antimafia, rendendo improcedibile la richiesta di dissequestro.
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