A seguito di un sinistro stradale, un motociclista propone appello contro la sentenza di primo grado. La Corte d'Appello dichiara il ricorso inammissibile a causa di un vizio di notifica che ha comportato il superamento del termine semestrale. La Corte di Cassazione, tuttavia, cassa la sentenza, stabilendo un principio fondamentale sulla nullità della notifica dell'appello: la costituzione in giudizio della parte appellata sana il vizio con efficacia retroattiva ('ex tunc'), rendendo l'impugnazione procedibile.
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