Un Ente Sanitario si oppone a un decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa appaltatrice, successivamente dichiarata fallita. Il Tribunale e la Corte d'Appello dichiarano estinto il giudizio per tardiva riassunzione, ritenendo che il termine decorresse dalla conoscenza del fallimento avvenuta in un'altra causa. L'Ente Sanitario ricorre in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che in caso di interruzione del processo per fallimento, il termine perentorio per la riassunzione decorre solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione viene legalmente conosciuta dalle parti, e non dalla semplice conoscenza del fallimento stesso. Poiché l'interruzione era stata dichiarata in udienza il 9 maggio 2012, la riassunzione del 25 giugno 2012 è tempestiva. La sentenza viene cassata con rinvio.
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