La Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso in materia di sequestro preventivo, confermando un principio chiave sulla decorrenza dei termini processuali. La Corte ha stabilito che, in caso di trasmissione frazionata atti, il termine perentorio di dieci giorni per la decisione del Tribunale del riesame decorre dal momento in cui quest'ultimo ritiene completa l'acquisizione documentale, a condizione che gli atti integrativi siano essenziali per la decisione. Nel caso specifico, un elenco di rapporti bancari è stato ritenuto necessario per completare la base cognitiva, giustificando lo slittamento dell'inizio del termine.
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