Nel corso di una procedura prefallimentare, il creditore non era riuscito a notificare tempestivamente il ricorso. Il giudice aveva quindi concesso un nuovo termine per la rinnovazione della notifica. Tuttavia, il creditore ha fatto scadere questo secondo termine senza eseguire la notifica. La Corte di Cassazione ha chiarito che, mentre il primo termine per la notifica dell'istanza ha natura ordinatoria, il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della notifica ha carattere perentorio. Di conseguenza, il mancato rispetto di questa scadenza determina l'improcedibilità del ricorso. La successiva costituzione in giudizio del debitore non sana il vizio, poiché il principio del raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione dei termini perentori. La Suprema Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando improcedibile la domanda originaria.
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