La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16716/2025, ha stabilito un principio fondamentale sul calcolo dei termini processuali. Ha affermato che la sospensione straordinaria dei termini introdotta per l'emergenza COVID-19 è cumulabile con la tradizionale sospensione feriale. Nel caso esaminato, un'associazione aveva impugnato una sentenza tributaria. La Corte d'Appello aveva dichiarato l'atto tardivo, non applicando il cumulo sospensione termini. La Cassazione ha ribaltato la decisione, specificando che i 64 giorni di stop per la pandemia e i 31 giorni di pausa estiva si sommano, rendendo l'appello tempestivo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per l'esame del merito.
Continua »