La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del calcolo del termine di impugnazione, la data da considerare è quella di instaurazione del giudizio originario, anche se il processo è stato poi riassunto davanti a un giudice diverso per incompetenza. Nel caso specifico, un ricorso per decreto ingiuntivo depositato prima della riforma del 2009, che ha ridotto i termini per l'appello, deve seguire la vecchia normativa (termine di un anno) e non quella nuova (sei mesi), poiché la successiva riassunzione non costituisce l'inizio di un nuovo processo ma la sua prosecuzione.
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