Una ditta individuale ha impugnato la decisione d'appello che confermava la validità di un lodo arbitrale relativo a un contratto di affitto di ramo d'azienda. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tre ragioni concorrenti. In primo luogo, il ricorso è stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza d'appello. Inoltre, l'atto violava gravemente il principio di sinteticità e chiarezza, estendendosi per ben 110 pagine ricche di trascrizioni superflue. Infine, i motivi di ricorso erano formulati in modo cumulativo e confuso, sovrapponendo censure tra loro incompatibili. Di conseguenza, la ditta individuale è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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