Un imputato, dopo aver nominato un nuovo avvocato a ridosso dell'udienza, si è visto negare la richiesta di un termine a difesa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la mancata concessione del termine a difesa costituisce una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente in udienza dal difensore presente. In caso contrario, la nullità si considera sanata e non può essere fatta valere in un secondo momento. La Corte ha inoltre precisato che il difensore sostituto, nominato per l'assenza del titolare, non ha diritto a tale termine.
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