Un soggetto condannato per bancarotta ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo di aver diritto all'indulto, in quanto le condotte illecite erano state commesse durante il periodo di validità del beneficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo il principio consolidato secondo cui, nel reato di bancarotta, il momento consumativo che rileva ai fini dell'applicazione dell'indulto è la data della sentenza dichiarativa di fallimento, e non il momento in cui sono state poste in essere le singole condotte distrattive. La declaratoria di fallimento è considerata un elemento costitutivo del reato stesso.
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