Un ex dipendente bancario ha impugnato il silenzio-rifiuto del fisco su un'istanza di rimborso IRPEF. Il contribuente chiedeva la restituzione delle ritenute fiscali operate sulla liquidazione del fondo pensioni integrativo, ritenendo deducibili i contributi versati fino al 1994. L'Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso, sostenendo che tali versamenti non fossero obbligatori per legge, ma derivassero da accordi collettivi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fisco. I giudici hanno chiarito che, in tema di tassazione previdenza complementare, solo i contributi previdenziali obbligatori per legge sono esenti da tassazione. I contributi facoltativi o contrattuali, invece, concorrono a formare la base imponibile al momento della liquidazione. Di conseguenza, la richiesta di rimborso del lavoratore è stata definitivamente respinta.
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