Il Tribunale di Avellino, come giudice dell'esecuzione, ha disposto la sospensione immediata dell'efficacia di un provvedimento che riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati per un soggetto condannato. Tale decisione è stata presa senza convocare la difesa. Il difensore del condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, adottato ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, viene emesso senza formalità e non può essere impugnato. Il principio di tassatività impedisce di estendere i mezzi di ricorso a casi non previsti dalla legge, soprattutto quando la libertà personale è già limitata da una condanna definitiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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