Un avvocato ha impugnato la decisione del Tribunale che aveva liquidato il suo compenso per l'assistenza in un giudizio di separazione con il Patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva stabilito una cifra inferiore ai minimi di legge, giustificandola con prassi e orientamenti locali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che il giudice non può scendere al di sotto dei minimi tariffari previsti dalla legge, riducendo oltre il cinquanta per cento i valori medi. Le prassi degli uffici giudiziari locali non possono derogare a queste regole. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato il provvedimento e ha rinviato la causa al Tribunale per una nuova e corretta quantificazione del compenso dovuto al difensore.
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