Un individuo è stato condannato per spaccio di droga di lieve entità, ai sensi dell'Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ma ha contestato questa qualificazione. Ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un vizio di motivazione sulla sua responsabilità e sulla mancata applicazione della lieve entità. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la rilevante quantità di droga (oltre trecento dosi di cocaina), la suddivisione in plurime confezioni e la presenza di un bilancino di precisione escludevano la qualificazione di spaccio di droga di lieve entità. Il ricorrente ha perso il ricorso e deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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