Un soggetto impugna il testamento del fratello, ma muore durante il giudizio di primo grado. La sua erede prosegue la causa, che viene rigettata. Due legatari, ai quali il defunto aveva promesso i beni eventualmente ottenuti dalla causa, decidono di proporre appello in autonomia, mentre l'erede accetta la sentenza sfavorevole. La Corte d'Appello dichiara inammissibile l'impugnazione dei legatari per difetto di legittimazione. La Cassazione conferma la decisione: i legatari non sono successori nel diritto controverso, ma semplici terzi con un interesse riflesso. La loro posizione si configura come un intervento adesivo dipendente. Di conseguenza, a fronte dell'acquiescenza della parte principale, l'interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma impugnazione. Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.
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