La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31655/2024, ha stabilito che il rimborso di interessi anatocistici indebitamente pagati, pur costituendo una 'sopravvenienza attiva', non rientra necessariamente tra i proventi straordinari ai fini degli studi di settore. Tale somma è direttamente collegata alla gestione ordinaria dell'impresa, poiché il pagamento di interessi passivi è un'operazione tipica. Di conseguenza, la sua classificazione tra i ricavi ordinari da parte del contribuente è stata ritenuta corretta, annullando l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate basato su una presunta incongruenza della dichiarazione.
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