Un Contribuente ha contestato un accertamento fiscale basato sugli studi di settore, che gli attribuiva maggiori ricavi per l'anno 2006. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l'accertamento, ritenendo la motivazione dell'Ufficio chiara e le incongruenze del reddito dichiarato dal Contribuente (utile basso, ma investimenti e finanziamenti bancari) sufficienti a giustificare la pretesa. Il Contribuente ha poi presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione apparente e omessa pronuncia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la motivazione della sentenza regionale era adeguata e non rientrava nei casi di vizio di motivazione apparente, e che la censura di omessa pronuncia era inammissibile per difetto di autosufficienza.
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