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Strumenti Atti Allo Scasso

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Attrezzi come grimaldelli o chiavi alterate usati per forzare serrature, vietati a chi ha precedenti per reati contro il patrimonio.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Furto aggravato in abitazione: ricorso respinto in Cassazione
L'Imputato è stato condannato per i reati di furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione contestando la recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata applicazione dell'attenuante per il danno di lieve entità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che la recidiva riflette la pericolosità del soggetto e che l'attenuante del danno minore non si applica valutando solo il valore degli oggetti rubati, ma considerando il pregiudizio complessivo causato dall'azione criminosa. Di conseguenza, l'Imputato deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Tentato furto nel supermercato: la vigilanza non salva dal reato
L'Imputato è stato condannato per possesso di arnesi da scasso e tentato furto nel supermercato. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il reato fosse impossibile, in quanto gli addetti alla sicurezza dell'esercizio commerciale lo stavano costantemente sorvegliando. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il costante controllo degli agenti di vigilanza non rende inidonea l'azione né impossibile il delitto. La sorveglianza serve a identificare il responsabile e a bloccarlo durante il tentativo oppure a consumazione avvenuta, senza escludere la rilevanza penale della condotta. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Porto ingiustificato di armi: condannato anche se nel bagagliaio
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un automobilista trovato in possesso di un pugnale da sub, tre coltelli, uno spray antiaggressione, una pistola giocattolo senza tappo rosso e attrezzi da scasso. Gli oggetti erano custoditi nel bagagliaio della sua vettura. La difesa sosteneva che la collocazione nel cofano escludesse l'immediata disponibilità delle armi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il porto ingiustificato di armi si configura anche se gli oggetti si trovano nel bagagliaio dell'auto, poiché rimangono nella disponibilità del conducente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato e furto: la Cassazione nega lo sconto di pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per furto in abitazione. Il Primo Ricorrente contestava la propria responsabilità, sostenendo di aver solo trasportato la merce di notte in buona fede. La Corte ha respinto la tesi evidenziando il possesso di attrezzi da scasso e la mancata verifica della provenienza dei beni. Il Secondo Ricorrente chiedeva il riconoscimento del reato continuato con un furto precedente. I giudici hanno chiarito che la semplice propensione a delinquere o la ripetizione di reati simili non dimostra un unico disegno criminoso, richiedendosi invece una pianificazione originaria e specifica. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Strumenti atti allo scasso: quando scatta la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un soggetto sorpreso all'interno di una sede aziendale in possesso di strumenti atti allo scasso. Il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione valida per la presenza di tali attrezzi, idonei alla forzatura di serrature. La Suprema Corte ha respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, evidenziando come l'utilizzo degli strumenti per un tentato furto dimostri una pervicace capacità a delinquere. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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