La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20559/2025, ha stabilito che spetta al professionista dimostrare che il proprio veicolo è strumentale all'attività lavorativa per evitarne il fermo amministrativo. La Corte ha rigettato il ricorso di un avvocato, negandogli il risarcimento del danno, poiché la prova della strumentalità era stata fornita solo in corso di causa e non in fase pre-contenziosa, escludendo così la colpa dell'agente di riscossione. Il caso sottolinea l'importanza di agire tempestivamente per contestare il preavviso di fermo auto professionale.
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