Un imputato, già condannato in primo grado, ha impugnato il rigetto della sua richiesta di revoca della custodia cautelare, lamentando una nullità assoluta derivante da un'irregolare separazione del suo procedimento da un altro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che tali vizi, che attengono alla legittimità delle prove, devono essere fatti valere nell'appello contro la sentenza di condanna e non in un separato procedimento cautelare successivo alla stessa.
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