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Stato Di Esecuzione

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24 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Ne bis in idem: competenza stato di emissione
Un uomo, condannato in Romania per falso e truffa, chiedeva la sospensione della pena in Italia invocando il principio del ne bis in idem a causa di un'archiviazione per gli stessi fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la competenza a rivedere la sentenza di condanna, anche per questioni di ne bis in idem, spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione (la Romania), mentre lo Stato di esecuzione (l'Italia) ha competenza solo sugli aspetti esecutivi della pena.
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Congelamento beni: limiti del giudice italiano
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'associazione contro un provvedimento di congelamento beni da 740.000 euro, eseguito in Italia su richiesta del Belgio. La Corte ha stabilito che, in base al Regolamento UE 2018/1805, il giudice italiano (Stato di esecuzione) non può valutare il merito della misura, inclusa l'estraneità del soggetto colpito ai fatti. Tali questioni devono essere sollevate nello Stato di emissione del provvedimento.
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Principio di specialità: Cassazione chiarisce i limiti
Una persona consegnata all'Italia sulla base di un mandato d'arresto europeo ha contestato l'esecuzione di ulteriori pene per reati diversi, invocando il principio di specialità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il principio non è violato se lo Stato di esecuzione (in questo caso, il Belgio) ha fornito il proprio consenso all'estensione della consegna per i nuovi reati. La sentenza chiarisce che eventuali vizi procedurali sull'estensione devono essere sollevati nello Stato di esecuzione e non in quello di emissione.
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Riconoscimento Sentenza Straniera: Ruolo del Condannato
La Corte di Cassazione ha stabilito che una persona condannata in un altro Stato UE non può avviare direttamente in Italia la procedura giudiziaria per il riconoscimento della sentenza straniera al fine di scontare qui la pena. La normativa europea conferisce una mera facoltà, non un obbligo per gli Stati membri, di prevedere l'iniziativa del privato. Secondo la legge italiana, l'impulso deve provenire dallo Stato estero o dal Ministero della Giustizia, sebbene il condannato possa sollecitare tali autorità ad agire.
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