Un indagato viene fermato a Venezia con un veicolo rubato. Il Giudice di Venezia applica una misura cautelare ma si dichiara incompetente, trasmettendo il caso a Monza. Il Giudice di Monza, pur ritenendo competente Venezia, rinnova la misura cautelare e solleva un conflitto di competenza. La Corte di Cassazione dichiara il conflitto inammissibile. Il principio sancito è che un giudice, nel momento in cui compie un atto processuale come l'applicazione di una misura, non può contemporaneamente sollevare un conflitto. Tale atto, infatti, interrompe lo stallo procedurale che il conflitto mira a risolvere. Di conseguenza, il procedimento deve proseguire davanti al Giudice di Monza.
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