La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15254/2024, ha stabilito che un ente pubblico non economico operante nel settore agricolo non può essere considerato un imprenditore agricolo. Di conseguenza, non può avvalersi delle deroghe previste per i contratti a termine agricoltura, specialmente se le mansioni svolte dal lavoratore, come la manutenzione, si protraggono per tutto l'anno e non hanno carattere puramente stagionale. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva legittimato la reiterazione di tali contratti, ribadendo che l'onere di provare la natura esclusivamente stagionale del rapporto grava sul datore di lavoro.
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