Una proprietaria agisce in giudizio per la reintegrazione nel possesso di un piccolo rudere, dopo che il vicino ha creato un'apertura per collegarlo alla sua abitazione. La controversia si concentra sulla prova del possesso effettivo del rudere da parte della donna. La Corte di Cassazione, tuttavia, non entra nel merito della questione. Dichiara inammissibile il ricorso del vicino per un vizio puramente procedurale: egli non aveva riproposto in modo specifico le sue contestazioni durante il giudizio di rinvio, una fase processuale precedente. Di conseguenza, la donna vince la causa e ottiene la chiusura del varco, non per una valutazione dei fatti, ma per un errore della controparte.
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