Un individuo ha impugnato la sua condanna per false dichiarazioni e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Il primo motivo, relativo alla condanna e all'esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.), è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva questioni di fatto già valutate. Il secondo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche (Art. 69, comma 4, c.p.), è stato considerato infondato. L'Appellante dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
Continua »