Un Acquirente aveva stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, ma il prezzo superava i limiti imposti da una convenzione urbanistica. Inoltre, l'oggetto del contratto non era determinato con precisione, mancando una planimetria essenziale. La Corte d'Appello ha dichiarato la nullità del contratto preliminare per indeterminabilità dell'oggetto, accogliendo però la domanda di restituzione delle somme versate in eccesso dall'Acquirente. In Cassazione, l'erede del Venditore ha rinunciato al ricorso, portando all'estinzione del giudizio. La Suprema Corte ha confermato la liquidazione delle spese legali a carico dell'erede, ritenendola congrua rispetto al valore della controversia e alle fasi processuali svolte.
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