La vicenda riguarda la condanna di un soggetto per il reato commesso mediante l'occupazione abusiva di immobile destinato a uso pubblico e di proprietà di una società per azioni. Il tribunale di merito aveva inizialmente accertato la responsabilità penale, mentre i giudici d'appello avevano rideterminato la sanzione. L'imputata ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, contestando un presunto difetto di motivazione nella decisione di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione a causa della genericità delle censure sollevate, che non hanno confutato in modo specifico le motivazioni della sentenza precedente. La ricorrente perde definitivamente la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, confermando così la condanna penale originaria per il reato patrimoniale.
Continua »