La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un cittadino straniero, condannato per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche, invocando il proprio stato di emarginazione sociale, e l'applicazione di un'aggravante. I giudici hanno stabilito che i motivi di ricorso erano del tutto generici, poiché la difesa si era limitata a citare massime astratte senza confrontarsi con le specifiche motivazioni della sentenza d'appello. Inoltre, la richiesta di attenuanti è stata respinta a causa della recente recidiva del soggetto, arrestato pochi giorni prima per un reato analogo. Di conseguenza, la condanna a oltre quattro anni di reclusione è stata confermata e il ricorrente è stato condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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