Un proprietario ha citato in giudizio una società di servizi per ottenere la rimozione di tubature per il teleriscaldamento collocate nel sottosuolo di una sua strada privata. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la richiesta, sostenendo che il proprietario non avesse un interesse concreto e apprezzabile alla rimozione, dato che le tubature si trovavano a una profondità tale da non interferire con l'uso del suo bene. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che, in base ai limiti della proprietà del sottosuolo definiti dall'art. 840 c.c., spetta al proprietario dimostrare il pregiudizio effettivo derivante dalle opere di terzi per poterne chiedere la rimozione.
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