Un avvocato ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate in merito alla richiesta di rimborso IRAP, sostenendo l'assenza di un'autonoma organizzazione. Sebbene la Commissione Tributaria Provinciale avesse accolto il ricorso, la Commissione Regionale ha ribaltato il verdetto, ritenendo che le costanti collaborazioni esterne per domiciliazioni e sostituzioni configurassero un'organizzazione soggetta a imposta. La Corte di Cassazione ha infine accolto il ricorso del professionista, chiarendo che tali collaborazioni, se non accrescono la capacità produttiva oltre la mera professionalità del singolo, non integrano il presupposto dell'autonoma organizzazione.
Continua »