La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona a carico di un cittadino. L'imputato aveva contestato la decisione della Corte d'appello, lamentando il mancato rinvio dell'udienza per un suo legittimo impedimento a comparire. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Durante il periodo di emergenza sanitaria, infatti, i processi d'appello si svolgevano tramite rito camerale non partecipato, ossia senza la presenza fisica delle parti, a meno di una richiesta formale da presentare almeno quindici giorni prima. Non avendo l'imputato avanzato alcuna richiesta nei termini, la sua assenza fisica era del tutto irrilevante per lo svolgimento dell'udienza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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