Un funzionario dell'ufficio IVA viene condannato per corruzione, truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica per aver attestato l'esistenza di una società fantasma in cambio di denaro. Nel ricorso, la difesa eccepisce l'invalidità della rinuncia alla prescrizione, formulata in primo grado da un sostituto processuale privo di procura speciale. La Corte di Cassazione conferma che la rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo e che la dichiarazione del sostituto era invalida. Tuttavia, poiché tale nullità non è stata sollevata tempestivamente nei motivi principali dell'atto di appello, ma solo successivamente con una memoria, il vizio è ormai sanato. Di conseguenza, la Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando la condanna penale del funzionario e il pagamento delle spese processuali.
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