Un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza aveva ottenuto un patteggiamento con conversione della pena in lavori di pubblica utilità. Il giudice, però, aveva omesso di applicare la sanzione della sospensione della patente. La Procura ha fatto ricorso, sostenendone l'obbligatorietà. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la **sospensione patente patteggiamento** è una conseguenza automatica e inevitabile della condanna per questo reato. Anche se la pena è sostituita dai lavori di pubblica utilità, il giudice deve quantificare la durata della sospensione, la cui efficacia resterà 'congelata' fino all'esito dei lavori. La sentenza è stata quindi annullata e rinviata per la corretta applicazione della sanzione accessoria.
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