La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente, confermando che la sospensione feriale dei termini non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione. La Corte ha ribadito la validità del 'principio dell'apparenza', secondo cui il regime delle impugnazioni è determinato dalla qualificazione giuridica data all'azione dal primo giudice, a prescindere dalla sua effettiva natura. Di conseguenza, l'appello del contribuente, depositato oltre il termine di sei mesi senza considerare l'esclusione della sospensione feriale, è stato correttamente ritenuto tardivo.
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