Un automobilista ha concordato una pena per il reato di omicidio stradale mediante patteggiamento. Successivamente, il suo difensore ha presentato ricorso per contestare la durata di due anni della sanzione accessoria relativa alla sospensione della patente di guida, lamentando una carenza di motivazione da parte del giudice di merito. Tuttavia, prima della decisione finale, l'imputato e il suo legale hanno depositato un formale atto di rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della sopravvenuta rinuncia. Di conseguenza, i giudici hanno confermato integralmente il provvedimento e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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