L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2010. Dopo la decisione sfavorevole dei giudici di merito, l'ente ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, il Professionista ha eccepito la tardività del ricorso. La Suprema Corte ha accolto questa eccezione. Durante la pandemia, il legislatore ha disposto la sospensione dei termini processuali per contrastare l'emergenza sanitaria. Calcolando correttamente questo periodo di sospensione, il termine ultimo per notificare il ricorso scadeva il 10 luglio 2020, mentre l'ente previdenziale ha notificato l'atto solo a novembre dello stesso anno. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dei termini, condannando l'ente al pagamento delle spese processuali.
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