La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza che revocava la sospensione condizionale a un soggetto che aveva completato il risarcimento dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Secondo gli Ermellini, se il giudice non fissa un termine specifico per l'adempimento, la sospensione condizionale non può essere revocata se il pagamento avviene entro i cinque anni previsti dalla legge. Nel caso analizzato, il condannato aveva versato l'acconto prima del giudicato e il saldo successivamente, ma comunque entro il termine quinquennale, rendendo illegittima la revoca del beneficio.
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