Due imputati hanno proposto impugnazione contro la decisione della Corte di Appello, contestando la propria responsabilità penale, la mancata concessione delle attenuanti generiche e i benefici di legge. I ricorrenti hanno inoltre sollevato questioni di fatto non trattate nei gradi precedenti e criticato l'attendibilità della persona offesa. La Corte di Cassazione ha rilevato la mera riproduzione dei motivi già respinti senza censure puntuali, dichiarando la netta inammissibilità del ricorso per cassazione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato entrambi i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di tremila euro ciascuno alla cassa delle ammende, rigettando la richiesta di spese avanzata dalla parte civile per difetto di un'attività difensiva specifica.
Continua »