Un soggetto ricorreva in Cassazione contro il diniego di revoca di una misura di prevenzione. Nelle more del giudizio, la misura cessava. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, specificando che, non essendo l'evento imputabile al ricorrente, non consegue alcuna condanna alle spese. È stato inoltre chiarito che la rinuncia al ricorso da parte del legale richiede una procura speciale ad hoc.
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