Un indagato, in custodia cautelare in carcere, propone ricorso in Cassazione per ottenere gli arresti domiciliari. Nelle more del giudizio, il G.I.P. accoglie la sua istanza, concedendogli la misura richiesta. Di conseguenza, il difensore presenta una rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, specificando che, poiché la carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, non vi è condanna al pagamento delle spese processuali.
Continua »