L'Indagato subisce la misura cautelare della custodia in carcere e propone ricorso per cassazione contro il rigetto dell'istanza di riesame, lamentando vizi di motivazione. Nelle more del procedimento, l'Indagato definisce il giudizio di primo grado mediante patteggiamento. Contestualmente alla sentenza, il giudice per l'udienza preliminare sostituisce il carcere con la misura non detentiva dell'obbligo di dimora. La difesa deposita quindi una memoria rinunciando formalmente all'impugnazione. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il mutamento della misura cautelare ha fatto venir meno l'utilità pratica della decisione originaria. I giudici condannano il ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, escludendo qualsiasi sanzione economica verso la Cassa delle ammende in quanto la perdita di interesse è maturata dopo la presentazione del ricorso.
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